|
||||||||||||||||||||||||
CHE COSA E' ? L'Associazione ORA et LABORA fondata a Genova l' 08/09/1995, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale 1389/2012, è costituita da quanti, frequentando l'Eremo di S. Alberto e condividendone la spiritualità, si sono sentiti chiamati dal Signore ad offrire la loro volontaria collaborazione, sul piano mareriale e su quello spirituale a seconda delle loro possibilità. Mentre l'Eremo è una realtà di natura eminentemente spirituale, l'Associazione è costituita da persone che con la loro disponibilità intendono contribuire a che la realtà di S. Alberto possa corrispondere nel tempo sempre più pienamente al disegno che Dio ha su di lei. A differenza della maggior parte delle associazioni di volontariato sorte nel tempo ed impegnate in ambito sociale o culturale, l'Associazione ORA et LABORA si colloca in un ambito più specificatamente spirituale, a livello di finalità, anche se poi tutto questo si traduce in un impegno di servizio che coinvolge tutte le dimensioni della vita. L'apporto dell'Associazione si esplica: SUL PIANO SPIRITUALE SUL PIANO MATERIALE |
||||||||||||||||||||||||
inizio pagina | ||||||||||||||||||||||||
PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
L'adesione all'Associazione Ora et Labora è una libera scelta, motivata da una chiamata soprannaturale. |
||||||||||||||||||||||||
inizio pagina | ||||||||||||||||||||||||
STATUTO
“ ORA ET LABORA onlus”TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALIARTICOLO 1. Costituzione È costituita l’Associazione denominata “ORA ET LABORA ONLUS”.L’AssociazioneORA ET LABORA, di seguito semplicemente Associazione, fissa la propria sede in Genova, Via Sant’Alberto 48. L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. ARTICOLO 2. Oggetto e scopoL’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito della Regione Liguria. L’Associazione, intende perseguire finalità sociali, culturali, educative e spirituali a favore di tutta la collettività. L’Associazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, si prefigge:
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività:
TITOLO II. ADERENTI ARTICOLO 3. Ammissione Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. Il socio ammesso è tenuto a versare la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 4. Adesione L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate. I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento. Si assumono inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali incidenti o danni riportati alla loro persona o beni di loro proprietà occorsi durante lo svolgimento della attività di volontariato, manlevando l’Associazione da ogni qualsiasi responsabilità e rinunciando ad ogni rivalsa o risarcimento nei confronti di essa. ARTICOLO 5. Responsabilità dell’Associazione L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’associazione ha l’obbligo di provvedere a stipulare una assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso , in particolare deve provvedere a stipulare una polizza infortunistica e sanitaria che copra gli incidenti o le malattie nelle quali possano incorrere i soci aderenti durante lo svolgimento della loro attività di volontariato svolta per conto dell’ente stesso. ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. TITOLO III. ORGANI ARTICOLO 7. Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:
ARTICOLO 8. Composizione dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi,presiede un socio nominato dall’Assemblea. ARTICOLO 9. Convocazione L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Soci, almeno dieci giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari L’Assemblea:
ARTICOLO 11. Validità dell’Assemblea L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. ARTICOLO 12. Votazioni L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza di 2/3dei voti dei componenti presenti. Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente eun Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca, su decisione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea e la presiede, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente. TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO ARTICOLO 16. Risorse economiche L’Associazione trae le proprie risorse da:
ARTICOLO 17. Contributi I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile. ARTICOLO 18. Bilancio Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. ARTICOLO 19. Avanzi di gestione All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 20. Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 21. Legge applicabile Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore. |
||||||||||||||||||||||||
inizio pagina | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||